Ripe, approvata la delibera sul “Piano Casa”
La Legge, com’è noto, regola gli interventi edilizi per l’ampliamento e per la demolizione e ricostruzione parziale o totale, con eventuale ampliamento, degli edifici esistenti, residenziali e non, in deroga alle indicazioni degli strumenti urbanistici, con il fine chiaramente enucleato di migliorare il comportamento degli stessi dal punto di vista antisismico nonché aumentarne il rendimento energetico.
Gli edifici “esistenti” a cui si riferisce la legge sono quelli ultimati alla data del 31 dicembre 2008; gli interventi sono consentiti, per quanto riguarda le altezze, la densità edilizia, le volumetrie e il numero dei piani, in deroga ai regolamenti edilizi e alle previsioni dei piani urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali.
La Delibera approvata dal Comune di Ripe è attuativa degli artt. 4, primo comma e 9, primo comma della Legge Regionale, che prevedono che ogni Comune, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge, possa, con delibera di Consiglio, sia limitare l’applicabilità della legge in relazione a determinati immobili o zone del proprio territorio, sulla base di specifiche motivazioni dovute alla saturazione edificatoria delle aree o ad altre preminenti valutazioni di carattere urbanistico o paesaggistico o ambientale, sia introdurre ulteriori deroghe ai regolamenti edilizi e alle previsioni dei piani urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, oltre quelle già indicate dalla Legge.
Il Consiglio Comunale di Ripe ha, con la sua Delibera, trovato un punto alto di equilibrio tra l’esigenza di tutela e controllo della trasformazione del proprio territorio, e le finalità di incentivazione dell’attività edilizia; infatti , in coerenza con quanto previsto dalla Legge, ha, da una parte, posto alcune limitazioni alla sua applicabilita’ in alcune zone “sensibili”, ma ha anche , di contro, individuato alcuni ulteriori parametri urbanistico-edilizi che potranno essere derogati in attuazione degli interventi.
Le limitazioni alla applicabilità della legge riguardano in buona sostanza il divieto di intervenire con interventi di demolizione e ricostruzione con eventuale ampliamento (di cui all’art. 2 della Legge Regionale) in alcune zone B residenziali di completamento “pregiate”, in quanto interessano parti dell’insediamento storico del paese, in prossimità del Centro storico propriamente detto, ed in alcune altre zone B particolarmente “dense” da un punto di vista edilizio ma carenti sotto il profilo degli spazi pubblici (tali zone erano già state oggetto di una recente Variante al PRG di tipo normativo, finalizzata a garantire al loro interno una adeguata qualità e quantità di tali spazi, superiore agli standard minimi previsti dalla legge).
In tali zone rimangono peraltro applicabili gli interventi di solo ampliamento, previsti dall’art. 1 della Legge Regionale.
Le ulteriori deroghe ai parametri urbanistici ed edilizie date dal Consiglio Comunale sono strettamente finalizzate alla applicabilità concreta della legge ad alcune zone del territorio, e riguardano principalmente indici di copertura, di permeabilizzazione e di piantumazione delle zone artigianali; nelle zone agricole gli interventi sono consentiti anche a soggetti diversi dagli imprenditori agricoli.
dal Comune di Ripe – www.comune.ripe.an.it
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