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Solleciti tarsu, la Lista Paese Verde invita a controllare quanto inviato dal Comune

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SoldiL’amministrazione comunale ha inviato di recente ad alcuni cittadini delle lettere di sollecito di pagamento di decreti ingiuntivi mai notificati riguardanti il pagamento della Tarsu (Tassa rifiuti solidi urbani) relativa agli anni 2006-2009 di cui sono stati emessi avvisi di accertamento per omesso pagamento, nell’anno 2011.



Facciamo un pò di chiarezza. Nel caso della Tarsu il compito del cittadino è dichiarare al Comune l’esatta superficie dell’immobile occupato. Il Comune provvede poi ad inviare l’avviso di pagamento della TARSU al cittadino con relativo bollettino con l’importo da pagare visto che la tassa rifiuti non è un tributo in autoliquidazione.
Qui sta il nocciolo della questione: il Comune nell’anno 2006, pur avendo le dichiarazioni delle reali superfici occupate per l’abitazione e relativi accessori (garage, soffitta), al momento del calcolo degli avvisi di pagamento applicava la riduzione di 1/3 alle superfici dei locali accessori, per cui veniva ridotta la superficie tassata. Il Comune poi ha modificato il proprio regolamento togliendo l’applicazione di questa riduzione alla superficie tassabile per i locali accessori.

A seguito della modifica del regolamento i successivi avvisi di pagamento della tassa rifiuti avrebbero dovuto essere calcolati sulla intera superficie dei locali accessori. Erroneamente si è continuato ad applicare la riduzione ed i cittadini hanno pagato ciò che l’ufficio tributi gli ha inviato.
Il comune si trova quindi ad avere un minore introito e invia, nel mese di maggio dell’anno 2011, gli avvisi di accertamento ai contribuenti per la differenza della superficie relativa all’errata applicazione della riduzione, applicando anche sanzioni ed interessi.

Alcuni contribuenti, ricevuto l’avviso, hanno provveduto al pagamento mentre altri hanno risposto all’ufficio tributi che non intendevano pagare l’avviso di accertamento perché avevano ottemperato a quanto previsto dall’art. 70 del D.L. 507/1993 che imponeva al contribuente di dichiarare entro il 20 gennaio successivo all’occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune e vale anche per gli anni successivi finchè non intervengono variazioni. Inoltre si precisava che, in base al comma 161 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2007, che recita: “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, precedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.“, l’avviso di accertamento non doveva essere emesso perché il contribuente aveva presentato l’esatta denuncia delle superfici tassabili e se ne chiedeva l’annullamento.

Per quasi quattro anni tutto tace. Fino a che nell’aprile 2015 alcuni cittadini si vedono recapitare ai propri indirizzi una comunicazione di un richiamato decreto ingiuntivo emesso nell’anno 2014 relativo al mancato pagamento dell’avviso di accertamento per omesso pagamento TARSU emesso nell’anno 2011, ma in realtà mai notificato, invitando al pagamento dello stesso decreto “entro 15 giorni dal ricevimento della presente“.
Ora, se il decreto ingiuntivo non è stato mai notificato, il Comune nulla può pretendere in quanto, sempre la Legge n. 296 del 27 dicembre 2007, ma questa volta il comma 163 recita testualmente: “Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo“. Ne deriva quindi che tutti gli accertamenti emessi dal comune nel 2011 relativi agli anni 2006, 2007, 2008 e 2009, non pagati dai contribuenti e per cui entro l’anno 2014 non sia stato emesso decreto ingiuntivo, sono da considerarsi prescritti e quindi invitiamo tutti coloro che li hanno ingiustamente ricevuti e per cui non hanno avuto notificato il decreto ingiuntivo, a valutare con attenzione questo nostro comunicato prima di pagare, in quanto l’avviso di accertamento è prescritto. Abbiamo chiesto all’ufficio comunale competente l’elenco dei cittadini ai quali è stato inviato il sollecito di pagamento e quanti sono coloro che non hanno mai ricevuto il decreto ingiuntivo di pagamento, ma ci è stato risposto che ci sono dei problemi con il CIS che ha gestito per conto del comune il servizio di accertamento tributi. Intanto noi riteniamo doveroso informare la cittadinanza e tutti coloro che hanno ricevuto la comunicazione dal comune, per verificare se i pagamenti richiesti sono dovuti in base alle normative di cui abbiamo fatto riferimento.

da Lista Civica Paese Verde

Redazione Valmisa
Pubblicato Lunedì 15 giugno, 2015 
alle ore 19:42
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