Contributi per l’affitto, Serra de’ Conti emana il bando valido fino al 15 febbraio 2014
Il Comune di Serra de’ Conti rende note le modalità per accedere alla graduatoria relativa ai contributi comunali per l’affitto per l’anno 2013. Le domande potranno essere presentate fino al 15 febbraio 2014.
Visti:
– l’art. 11 della Legge n. 431 del 9 dicembre 1998;
– il Decreto Legislativo n. 109 del 31 marzo 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
– La legge n. 133 del 6 agosto 2008
– la Legge Regionale n. 36 del 16 dicembre 2005;
– la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1288 del 3 agosto 2009;
– la Deliberazione della Giunta Regionale n. 859 del 11 giugno 2013;
– la Deliberazione della Giunta Municipale n. 124 del 07.10.2013;
RENDE NOTO
che dal 20 dicembre 2013 al 15 febbraio 2014 i soggetti in possesso dei requisiti sottoelencati possono presentare domanda per ottenere i contributi affitto per l’anno 2013 secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia.
Art. 1
Requisiti per l’ammissione al bando
Possono presentare domanda di contributo i cittadini in possesso, alla data di pubblicazione del presente bando, dei seguenti requisiti:
a) contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi di legge ed in regola con le registrazioni annuali – versamento imposta di registro o esercizio opzione “cedolare secca”;
b) canone mensile di locazione, al netto degli oneri accessori, non superiore a € 550,00;
c) conduzione di un appartamento di civile abitazione, iscritto al N.C.E.U., che non sia classificato nelle categorie A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (castelli);
d) – cittadinanza italiana o di altro Stato aderente alla Comunità Europea;
oppure (per i cittadini extracomunitari)
– possesso di carta o permesso di soggiorno in corso di validità e del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella Regione Marche;
e) residenza anagrafica nel Comune di Serra de’ Conti e nell’alloggio per il quale si richiede il contributo;
f) mancanza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico e/o di altri residenti nel medesimo alloggio, del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio, situato in qualsiasi località, adeguato alle esigenze del nucleo stesso, ai sensi dell’art. 2, comma 2 della L.R. 36/05;
g) valore ISEE non superiore all’importo annuo dell’assegno sociale 2013 (€ 5.749,90), rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 50%.
Il valore ISEE è diminuito del 20% in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione in un nucleo monopersonale.
Art. 2
Nozione di nucleo familiare
Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di pubblicazione del presente bando .
Art. 3
Determinazione del reddito
La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per essere ammessi alle graduatorie di cui al successivo art. 10 e alle graduatorie speciali di cui all’art. 11 è quella risultante dalla certificazione ISEE, ai sensi del D.Lgs. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente rimodulata se ricorre la condizione descritta dall’art. 2, avente per oggetto i redditi di tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico percepiti nell’anno d’imposta 2012 (dichiarazione dei redditi 2013), il patrimonio mobiliare e il patrimonio immobiliare.
In caso di certificazione ISEE in cui il reddito dichiarato risulta pari a zero, il richiedente deve presentare autocertificazione attestante la fonte di sostentamento, pena l’esclusione dal beneficio.
Art. 4
Modalità di presentazione della domanda
La domanda di contributo, in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, dovrà essere sottoscritta alla presenza del funzionario addetto alla ricezione ovvero corredata di copia fotostatica del documento d’identità. e redatta, a pena di esclusione, utilizzando gli appositi moduli forniti gratuitamente dal Comune da ritirare presso l’Ufficio Servizi Demografici e Sociali sito in Piazza Gramsci n. 21, aperto dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle ore 13,00.
Alla domanda dovrà essere allegata idonea documentazione attestante la regolarità del pagamento del canone di affitto per i mesi già maturati dell’anno.
In caso di verificata morosità nel pagamento dei canoni mensili, il contributo viene erogato direttamente al locatore, almeno fino alla concorrenza dei canoni ancora dovuti, sulla base di una autorizzazione sottoscritta dal richiedente, pena la esclusione dal contributo.
LE DOMANDE PRESENTATE INCOMPLETE AL PUNTO DA NON POTER CONSENTIRE LA NORMALE PROCEDURA DI ISTRUTTORIA SARANNO AUTOMATICAMENTE ESCLUSE.
Art. 5
Termini per la presentazione della domanda
Le domande devono essere presentate in Comune, presso l’Ufficio protocollo dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00, entro e non oltre, pena l’esclusione dal beneficio, il 15 FEBBRAIO 2014.
Se la domanda è spedita mediante raccomandata postale, è regolare se la data del timbro di partenza è compresa entro le date sopraddette e se corredata di copia fotostatica del documento d’identità.
TUTTE LE DOMANDE CONSEGNATE O SPEDITE DOPO I TERMINI INDICATI SARANNO AUTOMATICAMENTE ESCLUSE.
Art. 6
Controlli
L’Amministrazione Comunale effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente bando, anche d’intesa con l’Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza. Si ricorda che a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Gli elenchi dei beneficiari saranno inviati alla Guardia di Finanza per i controlli previsti dalle leggi vigenti.
In caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese, il Comune richiede all’interessato la documentazione. Qualora il cittadino si rifiuti, in sede di controllo, di presentare la documentazione richiesta, decade immediatamente dal beneficio.
Art. 7
Determinazione dell’entità dei contributi
Il contributo è calcolato sulla base dell’incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, rispetto al valore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) ai sensi del D.Lgs. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000, sino a ridurre l’incidenza del canone annuo di locazione sul valore ISEE al 50%. Il contributo non può comunque essere superiore a 1/5 dell’importo annuo dell’assegno sociale ovvero a € 1.149,98.
In caso di verificata morosità nel pagamento dei canoni mensili, ove non sia già concluso il procedimento giudiziario di sfratto, il contributo viene comunque determinato e successivamente erogato direttamente al locatore, almeno fino alla concorrenza dei canoni ancora dovuti, sulla base di una autorizzazione sottoscritta dal richiedente da presentarsi congiuntamente alla richiesta di contributo, pena la esclusione dal beneficio.
Il contributo economico non potrà in ogni caso essere superiore all’ammontare del canone annuo di locazione.
Art. 8
Non cumulabilità con altri analoghi benefici
Sulla domanda di contributo il richiedente deve specificare se ha già percepito o se ha fatto richiesta di contributi, erogati dal Comune o da altri enti sovraordinati, per la locazione e/o deposito cauzionale relativamente al medesimo periodo (anno 2013).
Nel caso il richiedente abbia percepito un contributo durante il corso dell’anno 2013, questi avrà cura di dichiararlo al momento della presentazione della domanda.
Al ricorrere delle ipotesi di cui al comma precedente, il Comune concede un contributo massimo pari alla differenza tra l’ammontare dell’importo concedibile ai sensi del presente bando e la somma già percepita dal richiedente ad altro titolo.
Restano salvi i divieti di cumulo espressamente stabiliti con legge.
Art. 9
Graduatoria
I soggetti in possesso dei requisiti sono collocati in graduatoria secondo l’ordine decrescente della percentuale di incidenza del canone di affitto annuo sul valore ISEE.
Nei casi di uguale percentuale di incidenza canone/reddito, la posizione in graduatoria sarà determinata dal valore ISEE più basso.
La graduatoria, in forma provvisoria, sarà pubblicata all’Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi, durante i quali potranno essere presentate opposizioni, allegando all’istanza di ricorso documenti attinenti e relativi a situazioni oggettive e soggettive esistenti alla data di pubblicazione del bando.
Successivamente, esaminati gli eventuali ricorsi, la graduatoria sarà pubblicata in via definitiva all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
Art. 10
Ripartizione dei fondi disponibili
Il fondo per il sostegno all’accesso agli alloggi in locazione di cui alla L. 431/98 verrà ripartito tra i richiedenti collocati in graduatoria di cui all’art. 9.
L’Amministrazione Comunale partecipa con un proprio finanziamento integrativo al fine di soddisfare un maggior numero di richieste.
Art. 11
Modalità di erogazione
L’erogazione del contributo sarà effettuata in un’unica soluzione.
Non si procede alla liquidazione nei casi seguenti:
a) decesso del beneficiario in un nucleo familiare monopersonale;
b) il contributo da erogare è inferiore a € 50,00.
I contributi in questione rimangono nel fondo a disposizione per essere distribuiti ai rimanenti beneficiari secondo le modalità previste dalla normativa sopracitata.
dal Comune di Serra de’ Conti
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