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Serra de’ Conti, misure per il contenimento dei piccioni

Colombi, piccioniCon un atto pubblicato nel Registro delle Ordinanze, il n. 47/2012, il Comune di Serra de’ Conti adotta misure per il contenimento della popolazione dei piccioni (Columbia livia var. domestica). Di seguito pubblichiamo il testo dell’ordinanza che prevede multe da 25 a 500 euro per chi non disporrà di strumenti tecnici per evitare l’aumento della popolazione nelle sue proprietà o per chi darà da mangiare a tali animali, recentemente in crescita come numero di volatili.



IL SINDACO

PRESO ATTO

che un numero elevato di piccioni (Columbia livia var. domestica) determina sul territorio comunale diverse problematiche quali rischi di carattere igienico-sanitario, decadimento delle condizioni di pulizia e di igiene del centro cittadino, danni ai monumenti, danni alle colture agricole ed al patrimonio zootecnico, ecc.;

CHE la presenza, in particolare nel centro storico ma in genere in tutto il centro abitato, sia di immobili non utilizzati che in cattivo stato di manutenzione o che per peculiarità costruttive presentano aperture e/o davanzali nei muri esterni, fornisce ai piccioni opportunità di nidificazione, agevolando l’esplosione demografica ed incontrollata di tali animali in ambito urbano;

CHE la somministrazione di alimenti da parte di cittadini ai piccioni presenti allo stato libero nel centro urbano agevola l’incremento demografico di tali animali, e che una alimentazione non controllata e non equilibrata facilita l’insorgenza di malattie, oltre ad essere fonte di richiamo per altri animali quali ratti, scarafaggi, ecc.;

VERIFICATO che il piccione di città è classificato animale domestico, così come da parere dell’Istituto Nazionale per la Fauna selvatica e come da sentenza n. 46 del 16/01/1980 del Pretore di Cremona, e pertanto non soggetto alla normativa posta a tutela della fauna selvatica;

CONSIDERATE le sempre più numerose e circostanziate proteste di cittadini che lamentano i danni e gli inconvenienti indicati in premessa;

VISTA la nota prot. n. 9275 del 20/06/2003 del Servizio Veterinario ASL di Senigallia che attesta l’esistenza di possibili pericoli di trasmissione dai colombi all’uomo di malattie infettive e parassitarie;

RITENUTO necessario e urgente adottare provvedimenti per contenere lo sviluppo numerico dei piccioni di città;

VISTO il R.D. 27/07/1934 n. 1265;

VISTO l’articolo 32 della legge 23/12/1978, n° 833;

VISTO l’articolo 50, comma 5°, del T.U.E.L. n. 267/2000;

ORDINA

1. E’ fatto obbligo ai proprietari degli immobili dove nidificano o si posano abitualmente i piccioni, a seguito di segnalazione effettuata dagli organi competenti, di installare dispositivi idonei ad occludere le aperture con l’esterno. Tali dispositivi dovranno rispettare le disposizioni tecniche fornite nella segnalazione, al fine di non influire negativamente sulla presenza e sulla riproduzione di altre specie di uccelli e di mammiferi (es. civette, rondoni, pipistrelli). Prima di eseguire gli interventi di chiusura si dovrà provvedere a verificare la presenza di eventuali nidi con all’interno piccoli, ed effettuare una accurata pulizia, disinfestazione e disinfezione.

2. E’ fatto divieto a chiunque di somministrare alimenti di qualsiasi genere sul suolo pubblico ai piccioni ed agli altri volatili presenti allo stato libero in centro abitato.

Derogano al precedente punto i siti di alimentazione autorizzati e controllati dalle autorità competenti, per finalità didattiche, scientifiche o di sostegno alla fauna nei momenti critici. In questo caso sarà indispensabile utilizzare sistemi che permettano di rimuovere i residui alimentari dal terreno.

3. E’ fatto obbligo ai titolari degli insediamenti produttivi, che lavorano materiali quali cereali, oleaginose ecc., il cui stoccaggio all’aperto può fungere da richiamo di un elevato numero di volatili, adottare tutti gli accorgimenti di tipo passivo (es. recinzioni, coperture, ecc.) necessari ad evitare che ciò si verifichi.

AVVERTE

Che per la mancata ottemperanza alle disposizioni della presente ordinanza verrà applicata una sanzione amministrativa compresa fra € 25,00 ed € 500,00, determinata ai sensi dell’art. 16 della legge 24/11/1981, n° 689.

DICHIARA

Il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Dalla Residenza Municipale, lì 17/10/2012

IL SINDACO
Arduino dott. TASSI

dal Comune di Serra de’ Conti

Redazione Valmisa
Pubblicato Venerdì 26 ottobre, 2012 
alle ore 13:29
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Visitatore 2012-11-08 14:03:35
L'ordinanza dell'amministrazione locale ? limitata al ?perimetro urbano? senza specificarne i confini, dunque non si applica al confine con la campagna.
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